venerdì 5 febbraio 2010

REGOLAMENTO BENESSERE ANIMALI (accesso mezzi pubblici)

Art. 10 – Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico

1. E’ consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Lecce con le modalità e con i limiti di cui al presente articolo e nel rispetto della normativa vigente.

2. L’animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l’uso del guinzaglio,
della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap. L’uso del guinzaglio non è obbligatorio per piccoli cani portati in braccio. Per i gatti è obbligatorio il trasportino.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali, tranne per i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.

5. Il trasporto pubblico per gli animali dovrà essere gratuito.

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