1.
2. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
3. E’ vietato detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da poter causare sofferenza agli stessi o da poter esaltare la loro aggressività.
4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell’animale stesso con carattere di continuità.
5. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. 6. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali sempre nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute. 7. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.
8. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni; è vietato aizzare cani e/o altri animali mettendo in pericolo l’incolumità di persone e altri animali o provocando il danneggiamento di cose.
9. E’ vietato detenere animali in condizioni tali da generare inconvenienti sanitari o molestie che pregiudichino il benessere degli animali e la salute umana.
10. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell’animale stesso.
11. Nel caso in cui il proprietario di un animale da compagnia viva in condominio, oltre ad adempiere agli obblighi generali di cui alla Legge 281/91 e alle normative comunali, deve anche agire nel rispetto delle regole di buon vicinato, contemperando le proprie esigenze con quelle degli altri condomini; l’accesso degli animali domestici all’ascensore condominiale deve essere disciplinato dal regolamento di condominio ove esistente.
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