venerdì 5 febbraio 2010

REGOLAMENTO BENESSERE ANIMALI (randagi,abbandono,avvelenamento)

Art. 7 – Animali randagi

1. Sono considerati randagi i cani e i gatti che non sono direttamente controllati dall’uomo per quanto riguarda la custodia, l’alimentazione e la riproduzione.

2. E’ fatto obbligo a tutti i cittadini rispettare quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore, dalla legge 281/91 e dalla LR 12/95 a tutela degli animali randagi.


Art. 8 - Abbandono di animali
1. E’ severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale.

2. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 9 - Avvelenamento di animali
1. E’ severamente proibito spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, a eccezione delle abitazioni private, sostanze velenose, tossiche o irritanti in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono comunque essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

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