venerdì 5 febbraio 2010

REGOLAMENTO BENESSERE ANIMALI (raccolta escrementi)

Art. 23 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere pulita la città e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.

2. E’ pertanto vietato abbandonare gli escrementi depositati dai cani su marciapiedi, strade,
aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini, zone attrezzate per i bambini ed aree pubbliche o di uso pubblico in genere.

3. E’ fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori dei cani di:

a) munirsi di palette e idonei sacchetti per la raccolta degli escrementi depositati dagli animali negli spazi sopra elencati;

b) provvedere alla completa pulizia e all’immediata rimozione degli escrementi dei cani mediante la suddetta attrezzatura;

c) riporre i sacchetti utilizzati, ben chiusi, negli appositi cassonetti per la raccolta degli RSU collocati lungo le strade cittadine; è vietato depositare gli escrementi dei cani nei cestini portarifiuti;

d) esibire, a richiesta del personale incaricato dell’esecuzione del presente regolamento, l’attrezzatura indicata per la raccolta degli escrementi dei cani.

4. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico in genere, comprese le aree di sguinzagliamento per cani.

5. Dall’osservanza del presente articolo sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati e le Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco che utilizzano i cani per servizio.

Nessun commento:

Posta un commento