venerdì 5 febbraio 2010

REGOLAMENTO BENESSERE ANIMALI (maltrattamento)

Art. 6 - Maltrattamento e mancato benessere di animali

1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.

2. E’ vietato tenere gli animali in spazi inidonei, privarli dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o condizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute.

3. E’ vietato tenere animali in isolamento
e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

4. E’ vietato tenere cani o altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo; la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell’animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non deve essere posizionata in luoghi soggetti a ristagni di acqua o esposti al sole, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale.

5. E’ vietato tenere animali in terrazze o balconi permanentemente e senza idoneo riparo, isolarli in rimesse, cantine, box o cortili oppure segregarli in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico.

6. E’ vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 40 giorni di vita, se non per motivazioni certificate da un medico veterinario.

7. E’ vietato detenere permanentemente animali da compagnia in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e roditori.

8. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti o costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

9. E’ vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le norme sulla falconeria.

10. E’ vietato l’addestramento inteso a esaltare l’aggressività dei cani.

11. E’ vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente e in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

12. E’ vietata la colorazione di animali per qualsiasi scopo.

13. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici; gli appositi trasportini dovranno essere di dimensione tale da consentire all’animale la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

14. E’ vietato detenere e/o trasportare gli animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio senza la necessaria aerazione.

15. E’ vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

16. E’ obbligatorio garantire agli animali l’alternanza naturale del giorno e della notte; è vietato detenere gli stessi permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della specie.

17. E’ vietato tenere gatti legati a catena, a corda e similari. E’ consentito l’uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l’animale.

18. E’ vietato l’allacciamento a nodo scorsoio; è vietato l’uso di collari elettrici, di collari a punte o di collari a strangolo; è altresì vietato l’uso di museruole , salvo i casi certificati dal medico veterinario che ne attesta la necessità.

19. E’ vietato procedere a interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani, gli interventi per prevenire la riproduzione e tutti gli interventi effettuati a scopo curativo certificati da un medico veterinario.

20. E’ vietato sottoporre i cani a interventi chirurgici destinati a modificare il loro aspetto esteriore o finalizzati ad altri scopi non curativi come:

a) il taglio delle orecchie;

b) il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia; il taglio della coda, ove consentito, dovrà essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell’animale;

c) la recisione delle corde vocali.

Il divieto, di cui al punto 20, non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria (art. 1, comma 1, lettera e) dell’Ordinanza Ministeriale 12.12.06 e sua modifica del 28.03.07).

21. E’ severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.

22. E’ vietato mantenere animali selvatici o esotici, detenuti legalmente, alla catena, permanentemente legati al trespolo, o senza la possibilità di un rifugio; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.

23. E’ fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, per evitare stress psico-fisico.

24. E’ vietato l’uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.

25. E’ vietata l’opera di potatura e abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità.

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