Art. 27 – Cane collettivo dal Regolamento Benessere Animali
1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della LR 12/95 che prevede la figura del cane collettivo, il Comune di Lecce riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.
2. Il cane collettivo è quel cane che vive libero in un quartiere dove gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, provvedono a fornirgli mantenimento, assistenza e quanto altro necessario al suo benessere.
3. Chiunque si adoperi per il sostentamento del cane è obbligato a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona quotidianamente.
4. E’ vietato a chiunque ostacolare o impedire l’attività di gestione di un cane collettivo, danneggiando o asportando gli oggetti necessari per la sua cura, alimentazione e riparo ( ciotole, cuccia, ecc…).
5. Il cane collettivo deve essere sottoposto a sterilizzazione chirurgica, a cura del Servizio Veterinario della AUSL competente per territorio, e iscritto all’anagrafe canina a nome del tutore responsabile.
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Complimenti per l'iniziativa! Speriamo che sia un valido strumento per aiutare i nostri amici animali. Buon lavoro!!!
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