1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nell’osservanza di quanto previsto nell’art. 23, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 3 del presente articolo.
2. Il proprietario o detentore dell’animale è sempre responsabile
civilmente, penalmente e a livello amministrativo di ogni azione del cane da lui condotto.
3. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi,
come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
Art. 22 - Aree e percorsi destinati ai cani
1. Nell’ambito del territorio comunale saranno individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. Nelle aree a loro destinate, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità dei proprietari o detentori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.
3. L’Amministrazione Comunale provvederà periodicamente alla pulizia di tali aree fermo restando l’obbligo di raccolta degli escrementi per i proprietari o detentori dei cani (art. 23).
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